In relazione ai numerosi quesiti pervenuti si precisa che il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, di cui all’ 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 sarà in vigore dal 1° gennaio 2011.
Resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con le autorità competenti, effettueranno controlli per verificare il rigoroso rispetto della normativa vigente.